Statuto

HUNKAPI Associazione culturale per la divulgazione delle tradizioni dei nativi americani

STATUTO

ART. 1

È costituita con sede in Bargagli (GE), presso Sergio Bugolotti, via dei Partigiani, 15/2, 16121 Bargagli (GE),  l’Associazione di volontariato che assume la denominazione Hunkapi. Tale Associazione è costituita ai sensi della L. 266/91 e della  Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

 

ART. 2

L’associazione è apolitica, apartitica, a carattere volontario, democratica; non persegue finalità di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Tutte le prestazione fornite dagli aderenti che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo sono a titolo gratuito (salvo rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione) .

 

ART. 3

L’Associazione Hunkapi non ha fini di lucro,  persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di:

  • Promuovere attività culturali e solidaristiche inerenti la spiritualità, la storia e la cultura dei popoli  nativo-americani;
  • Organizzare seminari, conferenze, incontri nelle scuole e università italiane con la partecipazione di testimonianze dirette al fine di divulgare la conoscenza delle problematiche attuali dei popoli Nativi e della loro storia e cultura;
  • Promuovere azioni di solidarietà nei confronti delle popolazioni Native in stato di disagio materiale, sociale e culturale;
  • Favorire la comprensione dei valori e della cultura propri dei Nativi americani come la solidarietà, la tolleranza, il rispetto per la Madre Terra e per il “diverso”, valori spesso dimenticati nella cultura occidentale, anche allo scopo di rendere noto un differente punto di vista per l’approccio al disagio sociale.

A tale scopo l’Associazione Hunkapi si avvarrà dei seguenti strumenti operativi:

  • Promozione di incontri e conferenze per la cittadinanza e per le scuole
  • Organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi culturali
  • Pubblicazione di opere letterarie e di un periodico
  • Promozione di scambi culturali

Tutte le suddette iniziative potranno essere attuate anche in collaborazione con gli Enti pubblici e altre associazioni di volontariato

 

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto pos­sono assumere il titolo di socio, solo previo consenso dei genitori e co­munque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti: l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

 

ART. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio Direttivo indi­cando il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle delibera tradizioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera HUNKAPI. È compito del consiglio Direttivo del Circolo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio Direttivo  del circolo.

 

ART. 6

Le attività sono rivolte a tutti i cittadiniindipendentemente dalla loro qualità di soci.

 

ART. 7

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

 

ART. 8

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • espulsione o radiazione

 

ART. 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto,
  • quando si rendono morosi per il pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo,
  • quando in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali al circolo e all'associazione.

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

ART. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi
  • fondo di riserva.

 

BILANCIO

 

ART. 11

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

ART. 12

Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

*il 10% al fondo di riserva;* il rimanente a disposizione per scopi statutari

 

L'ASSEMBLEA

 

ART. 13

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio Direttivo, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno; da comunicare almeno otto giorni prima sul sito dell’ associazione e da inviare con avviso tramite email ad ogni socio.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee ed elezioni.

 

ART. 14

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto al voto; ed il voto favore­vole di almeno 3/5 dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 24.

 

ART. 15

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni devono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta 1/10 dei soci presenti con diritto al voto.

Per le elezioni degli organi sociali, la votazione avviene per scrutinio se­greto.

 

ART. 16

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno, essa:

  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • approva le linee generali del programma di attività;
  • elegge gli organismi direttivi, alla fine del mandato o in seguito alle di missioni degli stessi,votando a scrutinio segreto la preferenza a nominati vi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voto all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

 

ART. 17

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

 

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

 

ART. 18

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di 5 elementi fino ad un massimo di 13. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Gli aspiranti al Consiglio Direttivo devono presentare la propria candida­tura 15 giorni prima delle elezioni con lettera raccomandata, dopo tale termine o in altra forma non verranno accettate.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

ART. 19

Il Consiglio Direttivo nell'ambito del proprio lavoro può: avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di particolari programmi.

 

ART. 20

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il presidente. Ha la rappresentanza legale dell'associazione, e il respon­sabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio.

  • il vice-presidente. Coadiuva il presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
  • il segretario. Cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute di consiglio e le Firma con il presidente. Presiede il consiglio in assenza del presidente e del vice-presidente.

Ii consiglio può, inoltre, distribuire tra i suoi componenti altre Funzioni attinenti specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione.

 

ART. 21

Compiti del consiglio Direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell'assemblea;
  • formulare i programmi, sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
  • predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
  • deliberare circa 1'ammissione dei soci;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà della associazione o ad essa affidati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori di questo statuto.

 

ART.22

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno 5 consiglieri, o su convocazione del Presi­dente.

 

ART. 23

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie; il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a 3 riunioni consecutive, decade. Decade, comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

11 consigliere, decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti, dopo il consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare una assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.

 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 24

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione dal patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, scegliendo preferibilmente fra i soci, uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 25

Per quanto non previsto dallo statuto, decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

 

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